Il riconoscimento come vittima del dovere, o soggetto equiparato, riguarda fattispecie specifiche previste dalla legge. Non ogni infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio comporta automaticamente l’accesso a questi benefici.
La disciplina distingue gli eventi verificatisi nelle attività individuate dall’articolo 1, comma 563, della legge 266/2005 dalle situazioni previste dal comma 564, relative a infermità dipendenti da particolari condizioni ambientali od operative nelle missioni. Il corretto inquadramento richiede di ricostruire le circostanze concrete e il rapporto con la lesione o la malattia.
Sono utili documenti di servizio, rapporti sull’evento, ordini o attestazioni di missione, verbali sanitari e provvedimenti precedenti. La partecipazione a una missione, considerata isolatamente, non dimostra tutti i requisiti del riconoscimento.
L’approfondimento medico-legale esamina il nesso causale e le conseguenze sulla salute; la valutazione giuridica verifica la fattispecie e il procedimento pertinente. Una pratica solida deve rendere comprensibili sia le condizioni del servizio sia gli elementi sanitari, distinguendo i fatti documentati dalle ipotesi che richiedono ancora conferma.